l'eLearning e il nuovo regolamento IVASS 6/2014

Il regolamento IVASS 6/2014 riunifica e armonizza le precedenti discipline relative agli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento - intesi come esercizio di intermediazione e l’ulteriore preparazione obbligatoria - degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche dei Learning management System, o piattaforme didattiche.

Chi può tenere i corsi di formazione secondo il nuovo regolamento? Sicuramente le imprese di assicurazione e gli intermediari di primo livello che possono tenere i corsi internamente o optare per la sola gestione organizzativa affidando il compito di erogare i corsi ad enti esterni muniti di adeguati requisiti (associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari; enti emanazione delle Università riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; enti in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale). 

Il nuovo regolamento si occupa inoltre di disciplinare maggiormente i requisiti dei docenti. Siano esse internalizzate o esternalizzate, le docenze devono essere affidate a: a) docenti universitari nelle materie attinenti ai contenuti dei corsi;
b) soggetti che abbiano un’esperienza formativa e/o professionale almeno quinquennale nelle materie attinenti ai corsi;
c) dipendenti o ex dipendenti di imprese di assicurazione e di intermediari iscritti alla sezione D del RUI, nonché intermediari iscritti alle sezioni A e B del RUI, “purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata capacità didattica”.

Rimane invariato il monte ore per la formazione del personale neoinserito (60 ore da completare nell’arco di 12 mesi) mentre viene modificato l’obbligo formativo annuale da 30 a 60 ore per l’aggiornamento professionale, di cui almeno 15 da effettuarsi nell’anno solare: la modifica consente al personale sottoposto all’obbligo un margine maggiore di flessibilità per soddisfare le proprie esigenze di formazione. Rimane invariata invece l’indicazione per gli operatori di call center.

Per chi si occupa di elearning, la novità più rilevante del nuovo regolamento riguarda le modalità ammesse per la formazione e l’aggiornamento tra cui si considerano l’aula, la videoconferenza, il webinar e l’elearning, tra di loro finalmente parificate. Come già fatto per l’aula, viene ben definito il criterio per l’ammissibilità dell’elearning, abolendo qualsiasi altra sedicente forma di FAD erogata su supporti cartacei e non tracciata e fissando una serie di requisiti che sottendono a specifiche professionalità. Non altrettanto definiti i requisiti di videoconferenza e webinar che risultano modalità didattiche sottoposte ad un minore controllo di attività.
Non viene parificata all’attività formativa la partecipazione a congressi, tavole rotonde, workshop e seminari.
I corsi di formazione e di aggiornamento effettuati hanno validità se confermati dal superamento di un test di verifica finale (60% delle risposte esatte). Il test può essere organizzato come questionario a scelta multipla e risposta singola, composto da quesiti di numero e difficoltà adeguati, pertinenti e proporzionali ai contenuti ed alla durata del corso e può essere somministrato anche in modalità randomica. L’attestato di fine corso deve contenere i seguenti dati: organizzatore del corso, docenti, durata e contenuti.
Quali le novità relative all’attestato?
– non deve più essere firmato dal partecipante, ma solo dal soggetto che ha effettuato il corso;
– deve indicare il possesso dei requisiti richiesti al soggetto che ha effettuato il corso ed ai docenti che lo hanno gestito;
– può essere rilasciato anche in formato digitale.
Un’altra novità riguarda la modalità di effettuazione del test riguardante la formazione, che si deve tenere esclusivamente in aula e senza alcun ausilio; per l’aggiornamento il test può essere svolto invece anche a distanza, a meno che sia accertata l'esatta identità dei partecipanti al test: formula piuttosto vaga che può essere soddisfatta prevedendo l'attribuzione ad ogni partecipante di una userid univoca.
I soggetti che effettuano i corsi su incarico di terzi, alla loro conclusione, devono consegnare ai committenti una documentazione (anche in formato digitale) che riporti i programmi svolti, i nomi dei docenti, i questionari di verifica, i verbali dei test.

Riguardo ai contenuti dei corsi (art. 13), il nuovo regolamento introduce (allegato 1) un elenco articolato in quattro aree tematiche (giuridica, tecnica, amministrativo-gestionale, informatica) per complessivi 24 moduli (non sempre chiaramente descritti), apportando qualche precisazione a quanto già stabilito fino ad ora, ma nessuna vera innovazione.
In conclusione il nuovo regolamento attribuisce all’elearning lo stesso diritto di cittadinanza delle metodologie d’aula nel panorama delle possibilità didattiche adottabili per la formazione dei professionisti assicurativi.
La serietà delle novità introdotte è testimoniata anche dall’accurata descrizione dei requisiti che i servizi e gli strumenti elearning devono possedere per essere all’altezza del compito.

 

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