I Fondi Paritetici Interprofessionali

Fondi Paritetici InterprofessionaliCon l'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (integrato dall'art. 48 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289), viene disposta in Italia l'istituzione dei Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la Formazione Continua, da costituirsi attraverso accordi interconfederali tra le associazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori.

La legge n. 338 si inserisce in un contesto più ampio e trova le sue fonti ispiratrici nella cosiddetta Strategia di Lisbona che fissa come obiettivo strategico europeo a medio termine quello di rendere l’economia basata sulla conoscenza la più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e più qualificanti posti di lavoro e una maggiore coesione sociale attraverso l’apprendimento permanente.

 


 La Strategia di Lisbona individua nella formazione continua per il lavoro una risorsa fondamentale al fine del raggiungimento di obiettivi strategici quali quelli della competitività, dell’occupabilità, dell’inclusione sociale, della cittadinanza attiva e dello sviluppo personale.

“La nozione di istruzione e formazione permanente - come afferma il “Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente, un documento di lavoro lanciato sempre nel 2000 dall’Unione Europea”- nelle intenzioni del legislatore, non rappresenta più semplicemente un aspetto della formazione generale e professionale, ma deve diventare il principio informatore dell’offerta e della domanda in qualsivoglia contesto dell’apprendimento. Il prossimo decennio dovrà essere testimone della realizzazione di una tale concezione”.

La Legge n.388, declinando gli obiettivi prefissati a Lisbona a livello nazionale, consente alle aziende di impiegare il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria” pari allo 0,30% del monte salari dei propri dipendenti, per la formazione e riqualificazione dei propri dipendenti attraverso l’adesione ad uno dei Fondi Interprofessionali, che provvedono a finanziare le attività formative per i lavoratori delle stesse imprese.


 StaffAttualmente, i fondi interprofessionali presenti in Italia sono circa una ventina. Per un elenco completo si rimanda al sito: http://www.fondinterprofessionali.it.

L’impresa aderisce ai Fondi Paritetici Interprofessionali in modo volontario e secondo criteri e modalità definiti dalla Circolare dell’INPS n. 71 del 2 aprile 2003.
Nel caso in cui l´impresa decida di aderire ad un Fondo Interprofessionale, il datore di lavoro dovrà:

utilizzare il modello di "Denuncia Aziendale" del flusso UNIEMENS aggregato, all'interno dell'elemento "FondoInterprof";
selezionare l'opzione "Adesione" (ad esempio: codice FART per Fondartigianato; codice FBCA per il Fondo Banche Assicurazioni, codice FIMA per Fondimpresa ecc..)
insierire il numero dei dipendenti (solo quadri, impiegati e operai) interessati all'obbligo contributivo.
In questo modo, si indica la propria volontà di affidare al fondo prescelto il proprio contributo INPS dello 0,30%.
L’adesione è revocabile in qualsiasi momento, ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta. Ogni impresa può aderire solamente ad un Fondo, anche di settore diverso rispetto a quello di appartenenza.
Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi Paritetici Interprofessionali resta comunque fermo l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo dello 0,30%. 


 Information & Communication Technology (ICT) - Comunicazione e Marketing - Analisi di bilancio e controllo di gestione;Con l’adesione ad uno dei Fondi Interprofessionali, l’azienda ha diritto alla partecipazione delle attività formative previste dal fondo stesso. In generale, i Fondi Interprofessionali mettono a disposizione dell’azienda aderente due modalità differenti, attraverso le quali poter finanziare la formazione ai propri dipendenti: una in “conto formazione di impresa” e l’altra in “conto formazione di sistema”.

La prima modalità si avvale del 70% del contributo integrativo del 0,30%, che viene accantonato per i fabbisogni formativi della stessa azienda e che può essere utilizzato in qualsiasi momento dell’anno; il restante 30%, invece, va ad alimentare un conto collettivo (detto di Sistema), fruibile da tutte le azienda, anche da parte di quelle che non hanno accantonato sufficienti risorse aderenti allo specifico Fondo, attraverso la partecipazione a bandi (Avvisi) con scadenze periodiche e pubblicizzati attraverso il web.

Ogni Fondo Interprofessionale garantisce alle azienda aderenti l’aggiornamento formativo in base alle specifiche esigenze del settore economico di cui è rappresentante. In generale, e fatto salve diverse disposizioni, è possibile presentare da parte delle aziende aderenti, piani formativi sulle seguenti macro tematiche:

Information & Communication Technology (ICT);
Comunicazione e Marketing;
Analisi di bilancio e controllo di gestione;
Amministrazione e finanza;
Organizzazione e direzione aziendale;
Sicurezza sul lavoro, qualità e ambiente;
Lingue e internazionalizzazione dell’impresa;
Innovazione di processo, di prodotto e riconversione attività;
Attività che rispondono a specifiche tematiche aziendali.
Le modalità formative previste dai Fondi, oltre alla classica formazione frontale di natura scolastica, sono: la formazione a distanza (elearning), l’affiancamento e il coaching.


 L’azienda, in alternativa ad una gestione diretta del processo formativo, ha la possibilità di delegare a un ente di formazione accreditato al Fondo Inteprofessionale la gestione delle varie tappe del percorso formativo, come la progettazione, il rilevamento fabbisogni formativi, l’erogazione e la gestione del corso e, infine, la rendicontazione finanziaria.

Un ente di formazione può accreditarsi ad un Fondo P. Interprofessionale, attraverso specifici requisiti previsti dalla normativa del settore. La maggior parte dei Fondi Paritetici Interprofessionali richiedono agli enti di formazione come condicio sine qua non per poter essere riconosciuti, quella di essere già accreditati per l’area della cosiddetta “formazione continua” alla Regione d’appartenenza.

L’accreditamento regionale è un atto con cui l'amministrazione pubblica competente (Regione) riconosce ad un soggetto pubblico o privato in possesso dei requisiti previsti, la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione finanziati con risorse pubbliche o in regime di autofinanziamento.

L'accreditamento è finalizzato a introdurre standard qualitativi nei soggetti attuatori del sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento. Pur facendo riferimento alla medesima legislazione nazionale, l’iter di accreditamento varia da Regione a Regione e può essere “a sportello” o tramite avviso determinato nel tempo.

In sintesi, la verifica dell’accreditamento regionale mira ad attestare la presenza di requisiti standard riguardanti: l’adeguatezza dei locali destinati alla formazione, le risorse impiegate nelle diverse funzioni del processo formativo (direzione, coordinamento, docenza, tutoraggio, ecc.. ) e l’ aspetto economico-finanziario dell’Ente.
Alcuni Fondi Interprofessionali, tuttavia, come accade ad esempio per Foncoop, non richiedono un preventivo accreditamento regionale. In questo caso, è lo stesso Fondo a verificare la presenza degli standard operativi stabiliti per legge.

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