Sicurezza, ecco le novità dell'Accordo Stato-Regioni

Aggiornamenti in vista per la formazione alla sicurezza. Il nuovo Accordo Stato-Regioni, approvato il 3 settembre 2016, sostituisce il precedente del 26 gennaio 2006 “ritenuto non più coerente al quadro normativo”. Il documento, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 luglio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2016 (GU n. 193), è finalizzato “all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”.

La revisione riguarda anche gli accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 che, finora, hanno rappresentato le linee guida all’applicazione della legge in materia di salute e sicurezza. A questo proposito, le attuali modifiche hanno valenza trasversale e toccano diversi aspetti della formazione dei lavoratori, oltre a quella destinata ai responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP).

 

Come si sta muovendo Simulware?

La formazione in materia di Sicurezza porta la "doppia firma" di Simulware e dell'ente formatore e certificatore IRSA Servizi e Formazione Srl. Insieme abbiamo avviato il processo di adeguamento alle nuove disposizioni di legge. 

Perché è stato sancito il nuovo accordo?

Il documento fa pensare alla ricerca di una maggior chiarezza e alla necessità di definire aspetti organizzativi e qualitativi della formazione alla sicurezza in Italia. In particolare, l’accordo ha integrato le informazioni sulle modalità di svolgimento con sistemi LMS (learning management system) per la formazione a distanza.

Quali sono le principali novità per l’elearning?

L’allegato II dell’Accordo in vigore precisa i requisiti e le specifiche della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning, sostituendo l’allegato I dell’Accordo del 21 dicembre 2011. In sintesi, i punti dell’allegato II definiscono gli aspetti organizzativi, tecnici e gestionali dei soggetti formatori accreditati. Gli obblighi da ottemperare riguardano:

  • l’organizzazione: sede e struttura organizzativa; piattaforma tecnologica e monitoraggio (LMS), profili di competenze; interfaccia di comunicazione con l’utente;
  • gli aspetti tecnici: monitoraggio, tracciabilità e certificazione delle attività di ciascun utente (nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati e della privacy); conformità agli standard SCORM;
  • le competenze gestionali: responsabile/coordinatore scientifico del corso; mentor/tutor di contenuto; tutor di processo; sviluppatore della piattaforma (dati che dovranno essere esplicitati all’avvio della formazione).

Inoltre, la regolamentazione richiede al soggetto erogatore la stesura di un documento progettuale per ogni corso di formazione in modalità e-learning, che dovrà essere visionato e accettato dall’utente.

Quali corsi sono erogabili in modalità e-learning?

L’allegato V del neonato accordo riassume in due tabelle i criteri per la formazione rivolta “ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione”. Secondo lo schema, la formazione di base è erogabile in modalità e-learning per i seguenti operatori: RSPP e ASPP (modulo A); datori di lavoro con funzioni di RSPP (moduli giuridico - normativo e gestione ed organizzazione della sicurezza); dirigenti; preposti (con riferimento ai punti da 1 a 5 dell’accordo del 21 dicembre 2011); lavoratori (formazione generale e specifica basso rischio); coordinatori sicurezza (moduli giuridico - normativo).

Allo stesso modo, possono essere conseguiti tramite e-learning i corsi di aggiornamento rivolti a: RSPP e ASPP; datori di lavoro con funzioni di RSPP; dirigenti; preposti; lavoratori; coordinatori sicurezza.

Restano esclusi dagli elenchi il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (salvo indicazioni nel CCNL), gli addetti al primo soccorso e gli addetti alla prevenzione incendi.

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