Le novità per il formatore sulla sicurezza

Qualificazione del formatore della sicurezzaIl 6 marzo 2013 è stato emanato il decreto “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza su lavoro” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2013 n.65 che indica i nuovi  requisiti minimi e fondamentali, ovvero i criteri che devono assicurare il livello base richiesto per la figura del formatore- docente per la sicurezza.

 

Quando entrerà in vigore il nuovo decreto?
Per dare la possibilità alle numerose piccole e medie imprese di adeguarsi alla nuova normativa la data di entrata in vigore è stata fissata per il 18 marzo 2014, ben 12 mesi dopo la sua pubblicazione.

Cosa cambia con il nuovo decreto?
Il nuovo formatore deve possedere contemporaneamente tre elementi minimi fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica. Il formatore oltre al prerequisito di base, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado, deve possedere almeno uno dei 6 criteri elencati nel decreto che contemplano la combinazione di aspetti teorici e pratici, di requisiti di studio e di esperienza in tre aree tematiche: l’area normativa, l’area relativa ai rischi tecnico/igienico-sanitari e quella relativa all'ambito relazioni/comunicazione.  

E se il formatore non soddisfa il prerequisito di base?
In questo caso il formatore può svolgere la propria attività solo se possiede, alla data del 18 marzo scorso, almeno uno dei criteri previsti, e se osserva l'obbligo dell’aggiornamento triennale.

La nuova normativa si applica ai corsi di formazione già approvati e messi a calendario?
No, il prerequisito di istruzione e i criteri di qualificazione del formatore non sono vincolanti per i corsi già approvati e calendarizzati al 18 marzo 2013.

È previsto un aggiornamento per i formatori?
Si, il formatore è tenuto ad aggiornarsi con cadenza triennale.

I datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri dipendenti?
Fino al 18 marzo 2016 i datori di lavoro potranno svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, dopodiché dovranno dimostrare di essere in possesso di uno dei 6 criteri..

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